| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 02/07/1996 | 
| Numero: | 343 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...] | 
| Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 98.1.27037 - Legge 2 luglio 1996, n. 343.
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.
(G.U. 2 luglio 1996, n. 153)
     1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con 
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.