§ 98.1.26978 - Legge 8 giugno 1995, n. 234.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1995
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in [...]


§ 98.1.26978 - Legge 8 giugno 1995, n. 234. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonchè disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

(G.U. 19 giugno 1995, n. 141)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonchè disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684 e 18 febbraio 1995, n. 37.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117

     All'art. 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio.

     2-ter. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro".

     All'art. 3:

     al comma 1, dopo le parole: "autorizzato ad assumere," sono inserite le seguenti: "nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.