§ 98.1.26893 - Legge 1 marzo 1994, n. 153.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1994
Numero:153


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26893 - Legge 1 marzo 1994, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.

(G.U. 8 marzo 1994, n. 55)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 2, lettera e), le parole: "in maggioranza" sono sostituite dalle seguenti: "per tre quarti";

     al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: "lettere a), b) e c)" la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre";

     al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "la troupe italiana, che presenti", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

     al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "artistiche e culturali" sono inserite le seguenti: "o spettacolari".

     All'articolo 12:

     al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: "trasmissione" sono inserite le seguenti: "di film di produzione nazionale,";

     al comma 1, capoverso 4, sono premesse le parole: "Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonchè"; la parola: "concordate" è sostituita dalla seguente: "concordati".

     All'articolo 17:

     al comma 1, terzo periodo, la parola: "presente" è sostituita dalla seguente: "predetto";

     al comma 6, dopo le parole: "del residuo debito" sono inserite le seguenti: "non assistito dal fondo di garanzia".

     All'articolo 18 è premesso il seguente comma:

     "01. La lettera c) del primo comma dell'art. 45 è sostituita dalla seguente:

     "c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni"".

     All'articolo 22, al comma 4, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro".

     All'articolo 24:

     al comma 1, capoverso 4, primo periodo, le parole: "1° febbraio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 1995";

     al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: "è concesso" sono inserite le seguenti: ", relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare," e dopo le parole: "agli esercenti che," sono inserite le seguenti: "di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque,";

     al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: "ed a quelli" sono inserite le seguenti: "di interesse culturale nazionale";

     al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: "nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film" sono inserite le seguenti: "di interesse culturale nazionale";

     al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'art. 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono";

     al comma 1, dopo il capoverso 6, è inserito il seguente:

     "6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'art. 44, comma 1".

     All'articolo 26:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso";

     al comma 2, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni,"; e le parole: "prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso";

     al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "di nuovi film di interesse culturale nazionale" sono inserite le seguenti: "e film di produzione nazionale".

     All'articolo 27:

     al comma 5, secondo periodo, le parole: "sentita la Commissione centrale per la musica" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica"; le parole: "1991 e 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1991, 1992 e 1993";

     al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

     Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

     "Art. 27-bis. - 1. L'art. 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".

     2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'art. 668 del codice penale, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

     2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

     3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".

     3. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'art. 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto".