§ 98.1.26848 - Legge 18 novembre 1993, n. 468.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1993
Numero:468


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26848 - Legge 18 novembre 1993, n. 468.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive.

(G.U. 20 novembre 1993, n. 273)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382

     All'art. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Per i casi previsti dall'art. 1 e dal presente articolo l'elargizione è concessa per eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

     1-ter. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.000 milioni"".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Sospensione di termini). - 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal presente decreto, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento leviso, degli adempimenti fiscali, amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

     2. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di trecento giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

     3. Sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

     4. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma 1 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Riservatezza degli atti). - 1. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è sostituito dal seguente:

     "5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le asso ciazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonchè con le associazioni od organizzazioni indicate nell'art. 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione"".

     All'art. 6, al comma 1, capoverso 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda".