§ 98.1.26791 - Legge 23 aprile 1993, n. 120.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/04/1993
Numero:120


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni [...]
Art. 2.      1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 [...]


§ 98.1.26791 - Legge 23 aprile 1993, n. 120.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

(G.U. 26 aprile 1993, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

     2. Al comma 3, primo periodo, del citato art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42

     All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto".