§ 98.1.26747 - Legge 14 febbraio 1992, n. 201.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1992
Numero:201


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente
Art. 3.      1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti
Art. 10.      1. Al secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera
Art. 11.      1. All'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti
Art. 12.      1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le [...]
Art. 13.      1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore


§ 98.1.26747 - Legge 14 febbraio 1992, n. 201.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 4 marzo 1992, n. 53)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Al concorso possono essere ammessi:

     1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;

     2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

     c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;

     d) statura non inferiore a metri 1,68;

     e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;

     f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente:

     "I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorità di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parità di punteggio, a quelli di maggior grado. A parità di grado è prevalente la maggiore anzianità di servizio ed, a parità della stessa, la maggiore età".

 

          Art. 3.

     1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti:

     a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti tra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

     c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'età e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonchè dei titoli indicati dall'art. 9;

     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

     e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;

     f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

     2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

     3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

     a) test culturali di livello;

     b) una prova scritta di composizione italiana;

     c) una prova orale di cultura generale.

     2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.

     3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.

     4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 6 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa".

 

          Art. 9.

     1. Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

     b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

     c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

     1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

     2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

     3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

     c-bis) conoscenza dell'informatica:

     1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

     2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

     3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;".

 

          Art. 10.

     1. Al secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi".

 

          Art. 11.

     1. All'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

     "La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è ridotta alla metà se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.

     I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso".

     2. All'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso".

 

          Art. 12.

     1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni, superino le mille unità, le commissioni possono essere integrate da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

     2. Il comandante generale della Guardia di finanza nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dalla legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 13.

     1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

     "Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento".

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi da indire successivamente alla sua entrata in vigore.