§ 98.1.26744 - Legge 11 febbraio 1992, n. 146.
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/02/1992
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Durata dei comandi
Art. 2.  Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore


§ 98.1.26744 - Legge 11 febbraio 1992, n. 146. [1]

Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.

(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43)

 

     Art. 1. Durata dei comandi

     1. In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

 

          Art. 2. Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore

     1. Al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea, la parola "nove" è sostituita dalla seguente "undici";

     b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri".

     2. Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni già previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.

     3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.