§ 98.1.26720 - Legge 23 dicembre 1991, n. 424.
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1991
Numero:424


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26720 - Legge 23 dicembre 1991, n. 424.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

(G.U. 7 gennaio 1992, n. 4)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

     a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonchè a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

     b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni.

     c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);

     d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

     2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonchè dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.

     3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati.

     4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata stipulata una convenzione per le finalità della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri".