§ 98.1.26716 - Legge 27 novembre 1991, n. 383.
Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1991
Numero:383


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), è inserita la seguente
Art. 2.      1. Dopo l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito al seguente
Art. 3.      1. Al secondo comma dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: "la sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 94" sono [...]
Art. 4.      1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'art. 97-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio [...]


§ 98.1.26716 - Legge 27 novembre 1991, n. 383.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(G.U. 5 dicembre 1991, n. 285)

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     "c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito al seguente:

     "Art. 97-bis (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

     3. Il termine previsto dall'art. 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis) dell'art. 94".

 

          Art. 3.

     1. Al secondo comma dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: "la sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 94" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94".

 

          Art. 4.

     1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'art. 97-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall'art. 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.