§ 98.1.26714 - Legge 8 novembre 1991, n. 376 .
Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1991
Numero:376


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito [...]
Art. 2.      1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 3.      1. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e3 entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della [...]


§ 98.1.26714 - Legge 8 novembre 1991, n. 376 [1].

Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati.

(G.U. 29 novembre 1991, n. 280)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e successivamente modificato dalla legge 2 agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma è abrogato il n. 2);

     b) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo";

     c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: "e di quelli di cui al primo comma, n. 2)".

     2. Dopo l'art. 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis (Circolazione dei mezzi d'opera). 1. Sono “mezzi d'opera'' i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie, tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

     2. I veicoli di cui al comma 1, ancorchè con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'art. 32, nonchè il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.

     3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.

     4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.

     5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

     6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.

     7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, è punito con la sanzione prevista dall'art. 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'art. 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.

     8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

     9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

     10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario".

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per il pagamento dell'indennizzo d'usura istituito dall'art. 10-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le caratteristiche del contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura e le relative norme per il rilascio.

     3. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 e per il loro aggiornamento.

     5. Gli elenchi di cui al comma 4 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 5 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e3 entrano in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.