§ 98.1.26702 - Legge 11 agosto 1991, n. 269.
Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1991
Numero:269


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente
Art. 2.      1. Il numero 4) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il numero 6) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri
Art. 5.      1. Il terzo e il quarto comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono [...]
Art. 6.      1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. All'art. 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 24 dicembre [...]
Art. 8.      1. All'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è [...]
Art. 9.      1. L'art. 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato
Art. 10.      1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica [...]


§ 98.1.26702 - Legge 11 agosto 1991, n. 269. [1]

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.

(G.U. 23 agosto 1991, n. 197)

 

     Art. 1.

     1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:

     "1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;".

 

          Art. 2.

     1. Il numero 4) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

     "4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;".

 

          Art. 3.

     1. Il numero 6) del primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

     "6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;".

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

     "8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

     9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;".

     2. La lettera b) del secondo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata.

 

          Art. 5.

     1. Il terzo e il quarto comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

     "Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

     I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

     L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali".

 

          Art. 6.

     1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;".

 

          Art. 8.

     1. All'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato.

     2. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

     "10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

     11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria".

 

          Art. 10.

     1. I portatori di handicap gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.