§ 98.1.26609 - Legge 19 marzo 1990, n. 50.
Modifiche all'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/03/1990
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo il comma 10 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente


§ 98.1.26609 - Legge 19 marzo 1990, n. 50. [1]

Modifiche all'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

(G.U. 20 marzo 1990, n. 66)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

     "3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni".

 

          Art. 2.

     1. Dopo il comma 10 dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

     "10-bis. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.