§ 98.1.26565 - Legge 24 maggio 1989, n. 204.
Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/05/1989
Numero:204


Sommario
Art. 1.      1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26565 - Legge 24 maggio 1989, n. 204.

Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati.

(G.U. 31 maggio 1989, n. 125)

 

     Art. 1.

     1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 2.

     1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.