§ 98.1.26479 - Legge 8 aprile 1988, n. 109.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/04/1988
Numero:109


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa [...]


§ 98.1.26479 - Legge 8 aprile 1988, n. 109.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

(G.U. 9 aprile 1988, n. 83)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Ministro della sanità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali".

     All'art. 2:

     al comma 1:

     nella alinea, le parole: "sulla base dei seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto dei parametri tendenziali previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:";

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione";

     al comma 2:

     nella lettera a), le parole: "lettera a)" sono soppresse;

     nella lettera b), dopo la parola: "evitare", sono inserite le seguenti: ", nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,".

     All'art. 3:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali, secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a modifica di quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le unità sanitarie locali possono procedere direttamente all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi di prestare servizio limitatamente agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e di riabilitazione degli ospedali".

     All'art. 4:

     al comma 1, dopo la parola: "accompagnata", sono inserite le seguenti: ", ove si tratti di primo ricovero in riferimento all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene,";

     al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della sanità sono regolamentate le relative procedure nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati in regioni diverse da quella di provenienza del malato";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche a tal fine le regioni procedono ad una adeguata riorganizzazione delle direzioni sanitarie degli ospedali";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè quelle di cui al presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico".

     All'art. 5:

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non più del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attività didattiche di cui al comma 3".

     Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione, sono emanate disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, concernente la formazione specifica in medicina generale, intese a determinare per i medici di base:

     a) l'articolazione della formazione specifica in medicina generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due anni, di cui un periodo non inferiore ad un anno presso strutture pubbliche ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno sei mesi presso distretti sanitari di base e/o poliambulatori delle unità sanitarie locali. Le suddette strutture sanitarie sono indicate dalla regione competente territorialmente in relazione alle attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono;

     b) i criteri di valutazione dei candidati ai fini dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente art. 5, comma 3, nonchè quelli relativi alla valutazione dell'attività svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico.

     2. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto l'indennità di studio mensile corrisposta ai medici in formazione".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.