§ 98.1.26472 - Legge 16 marzo 1988, n. 89.
Concessione di un contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio


Settore:Normativa nazionale
Data:16/03/1988
Numero:89


Sommario
Art. 1.      1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, è autorizzata la concessione di un contributo all'Associazione culturale italo-tedesca "Villa Vigoni" di Menaggio [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e a lire 150 milioni a decorrere dall'anno [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26472 - Legge 16 marzo 1988, n. 89. [1]

Concessione di un contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio

(G.U. 23 marzo 1988, n. 69)

 

     Art. 1.

     1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, è autorizzata la concessione di un contributo all'Associazione culturale italo-tedesca "Villa Vigoni" di Menaggio (Como) di lire 300 milioni annui per gli anni 1987 e 1988 e di un contributo di lire 150 milioni annui negli anni successivi. [2]

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e a lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1989, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"; per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontanamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il contributo di cui al presente comma è elevato a lire 300 milioni annui per effetto dell'art. 1 della L. 17 maggio 1991, n. 161.