§ 98.1.26458 - Legge 25 novembre 1987, n. 479.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1987
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.26458 - Legge 25 novembre 1987, n. 479.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.

(G.U. 26 novembre 1987, n. 277)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 3:

     al comma 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

     "Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, e 2 e 3 del presente decreto, e dell'art. 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'art. 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n. 304.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.