§ 98.1.26434 - Legge 3 ottobre 1987, n. 403.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/10/1987
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Il D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità [...]


§ 98.1.26434 - Legge 3 ottobre 1987, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni Uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria

(G.U. 3 ottobre 1987, n. 231)

 

     Art. 1.

     Il D.L. 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

     4-ter. Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.

     4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

     4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990".

     All'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia".

     All'art. 4:

     al comma 1, le parole: "hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987";

     al comma 3, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".

     All'art. 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

     a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

     b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

     c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri"".

     All'art. 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'art. 3, comma 1".

     All'art. 8, il comma 2 è soppresso.

     Il termine previsto dall'art. 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, è prorogato al 31 gennaio 1988.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.