§ 98.1.26419 - Legge 6 marzo 1987, n. 75.
Modifica dell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/03/1987
Numero:75


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.26419 - Legge 6 marzo 1987, n. 75.

Modifica dell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.

(G.U. 11 marzo 1987, n. 58)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonchè delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.

     La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovrà provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto da affidare in manutenzione.

     Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale".

     2. Per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sarà attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.