§ 98.1.26327 - Legge 31 gennaio 1986, n. 14.
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
Art. 2.      Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26327 - Legge 31 gennaio 1986, n. 14.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e oli combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore.

(G.U. 4 febbraio 1986, n. 28)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

 

          Art. 2.

     Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     “In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.