§ 98.1.26326 - Legge 31 gennaio 1986, n. 12.
Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/1986
Numero:12


Sommario
Art. unico.      La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura


§ 98.1.26326 - Legge 31 gennaio 1986, n. 12.

Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

(G.U. 3 febbraio 1986, n. 27)

 

     Art. unico.

     La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.

     Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominare i membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'art. 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.