§ 98.1.26291 - Legge 30 luglio 1985, n. 445.
Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1985
Numero:445


Sommario
Art. unico.      1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come dalle tabelle I e II [...]


§ 98.1.26291 - Legge 30 luglio 1985, n. 445.

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

(G.U. 26 agosto 1985, n. 200)

 

     Art. unico.

     1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come dalle tabelle I e II allegate alla presente legge limitatamente alle qualifiche ivi indicate.

     2. I concorsi relativi ai posti portati in aumento ai sensi del comma 1 sono banditi, con decreto del Ministro dell'interno, nel quadriennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, in ragione di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300 posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.

     3. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

     4. Il personale amministrativo assunto ai sensi dei commi precedenti è destinato alle strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno per sopperire alle esigenze funzionali delle stesse.

     5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano eccezionali esigenze di servizio ovvero le situazioni indicate nell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le dotazioni organiche delle prefetture tenendo presente l'organizzazione interna degli uffici centrali adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in annue lire 96 miliardi.

     8. Alla spesa relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 6 miliardi ed in lire 30 miliardi, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-87.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabelle I e II

     (Omissis)