§ 98.1.26260 - Legge 7 marzo 1985, n. 82.
Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1985
Numero:82


Sommario
Art. 1.      L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1° [...]
Art. 2.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per [...]


§ 98.1.26260 - Legge 7 marzo 1985, n. 82.

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale.

(G.U. 20 marzo 1985, n. 68)

 

     Art. 1.

     L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1° gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero.

 

          Art. 2.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.