§ 98.1.25978 - Legge 18 dicembre 1984, n. 889.
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/12/1984
Numero:889


Sommario
Art. unico.      All'art. 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il n. 2 è sostituito dal seguente


§ 98.1.25978 - Legge 18 dicembre 1984, n. 889.

Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356)

 

     Art. unico.

     All'art. 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il n. 2 è sostituito dal seguente:

     "2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere".

     Allo stesso art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno".

     All'art. 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".