§ 98.1.25949 - Legge 18 luglio 1984, n. 360.
Regolazione delle attività della "Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro", [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/07/1984
Numero:360


Sommario
Art. unico.      A modificazione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive [...]


§ 98.1.25949 - Legge 18 luglio 1984, n. 360. [1]

Regolazione delle attività della "Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro", istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni.

(G.U. 24 luglio 1984, n. 202)

 

     Art. unico.

     A modificazione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonché gli impianti sportivi e ricreativi.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

     Il nuovo statuto determinerà il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote. Determinerà e disciplinerà altresì gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonché le forme di provvista consentite.

     I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a diciotto mesi o al termine che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determinerà per separare le operazioni a breve da quelle a medio termine.

     E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.