§ 98.1.25938 - Legge 31 maggio 1984, n. 191.
Modifica all'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1984
Numero:191


Sommario
Art. unico.      Le lettere a) e d) del secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti


§ 98.1.25938 - Legge 31 maggio 1984, n. 191.

Modifica all'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

(G.U. 4 giugno 1984, n. 152)

 

     Art. unico.

     Le lettere a) e d) del secondo comma dell'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare";

     "d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

     3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

     2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

     1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

     0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

     1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;

     2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

     1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa".