§ 98.1.25931 - Legge 16 aprile 1984, n. 78.
Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1984
Numero:78


Sommario
Art. 1.      La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua [...]
Art. 2.      Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui [...]
Art. 3.      Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o [...]
Art. 5.      La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981


§ 98.1.25931 - Legge 16 aprile 1984, n. 78. [1]

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

(G.U. 19 aprile 1984, n. 110)

 

     Art. 1.

     La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'art. 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

     Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'art. 1.

     L'affidamento all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei servizi, operazioni ed adempimenti indicati nei commi che precedono, è disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

     Nelle convenzioni sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L. 28 marzo 1991, n. 104.