§ 98.1.25930 - Legge 12 aprile 1984, n. 68.
Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1984
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre 1986
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.25930 - Legge 12 aprile 1984, n. 68.

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

(G.U. 14 aprile 1984, n. 105)

 

     Art. 1.

     Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è prorogato al 31 dicembre 1986 [1] .

     Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. [2]

     Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico. Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale.

     L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino alla data indicata nel primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. unico della L. 24 dicembre 1985, n. 777.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1987, n. 550.