§ 23.6.5 - L. 9 gennaio 2006, n. 12.
Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:09/01/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente


§ 23.6.5 - L. 9 gennaio 2006, n. 12.

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(G.U. 19 gennaio 2006, n. 15)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».