§ 23.1.21 - D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 346.
Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:26/08/1998
Numero:346


Sommario
Art. 1.  Sanzioni


§ 23.1.21 - D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 346.

Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

(G.U. 9 ottobre 1998, n. 236)

 

     Art. 1. Sanzioni [1]

     1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

     2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

     3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.

     4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 11 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.