§ 22.6.72 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366.
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:20/04/1994
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo.
Art. 3.  Questioni inerenti al rilascio dei certificati.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 22.6.72 - D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366.

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari.

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.).

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del certificato (o titolo) di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione e procedimento per il rilascio del titolo.

     1. Nei casi in cui l'importazione e l'esportazione di prodotti agro-alimentari sia dai regolamenti comunitari subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, tale titolo è rilasciato dal Ministero del commercio con l'estero conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

 

     Art. 3. Questioni inerenti al rilascio dei certificati.

     1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23, costituito presso il Ministero del commercio con l'estero e chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione o di esportazione e allo svincolo o all'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale, è soppresso.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1.       Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.