§ 22.6.36 - L. 12 febbraio 1965, n. 51.
Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:12/02/1965
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire - con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 - all'Istituto nazionale per il commercio [...]
Art. 2.      Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore [...]


§ 22.6.36 - L. 12 febbraio 1965, n. 51. [1]

Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni.

(G.U. 13 febbraio 1965, n. 53).

 

Art. 1.

     Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire - con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 - all'Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

 

     Art. 2.

     Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.