§ 22.5.l - Legge 24 febbraio 1965, n. 107.
Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e del prodotti ittici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:24/02/1965
Numero:107


Sommario
Art. unico.      L'art. 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente


§ 22.5.l - Legge 24 febbraio 1965, n. 107.

Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e del prodotti ittici.

(G.U. 10 marzo 1965, n. 61)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente:

     "I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

     Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari".