§ 22.5.11 - L. 13 marzo 1950, n. 115.
Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:13/03/1950
Numero:115


Sommario
Art. 1.      La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalità [...]
Art. 2.      All'Ufficio di segreteria della Commissione prevede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente


§ 22.5.11 - L. 13 marzo 1950, n. 115.

Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio.

(G.U. 5 aprile 1950, n. 80).

 

Art. 1.

     La Commissione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalità dell'uso.

     Essa è composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

     Resta ferma la facoltà del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.

 

     Art. 2.

     All'Ufficio di segreteria della Commissione prevede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.

     Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al 7°.