§ 22.5.c - Legge 13 luglio 1939, n. 1222.
Modifiche ed integrazioni al titolo I e al titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la Legge 14 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:13/07/1939
Numero:1222


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile [...]
Art. 2.      Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal ministero dell'agricoltura [...]
Art. 3.      All'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente
Art. 4.      All'art. 5 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente
Art. 5.      All'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente
Art. 6.      L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli è necessaria anche per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione della [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Sono abrogati l'art. 7 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, e l'art. 3 del regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, nonchè ogni altra disposizione [...]


§ 22.5.c - Legge 13 luglio 1939, n. 1222. [1]

Modifiche ed integrazioni al titolo I e al titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la Legge 14 giugno 1934-XII n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, nonchè alle disposizioni riguardanti la produzione del seme bachi e la stufatura ed essiccazione dei bozzoli, contenute nel regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la Legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623.

(G.U. 30 agosto 1939, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623, è sostituito il seguente:

     "Art. 2. - Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 8, con decreto da pubblicare nel mese di febbraio dell'anno precedente.

     "Tale decreto fisserà anche i quantitativi totali percentuali tra i vari tipi e qualità di seme. L'organizzazione di categoria provvederà alla ripartizione di tali quantitativi totali percentuali fra le varie ditte produttrici e indicherà a ciascuna di esse la quota proporzionale dei tipi prescritti che è tenuta a produrre, in rapporto alla sua produzione totale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti incaricati del servizio di controllo di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, prima dell'inizio della confezione.

     "I conduttori di stabilimenti di produzione e vendita seme bachi che non ottemperino agli obblighi sanciti nel presente articolo sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire 5000.

     "Indipendentemente dall'applicazione di tale penalità, è in facoltà dei funzionari e degli incaricati del servizio di vigilanza e controllo sugli stabilimenti di produzione seme bachi, ai sensi della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, di ordinare la essiccazione di quelle partite di bozzoli, destinate alla produzione del seme, che trovassero negli stabilimenti non conformi ai tipi e qualità da confezionare per l'annata in corso. In questo caso i bozzoli essiccati devono essere conferiti all'ammasso bozzoli della zona.

     "L'inosservanza della disposizione di cui al primo comma del presente articolo costituisce altresì infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione".

 

          Art. 2.

     Gli stabilimenti adibiti alla preparazione dei ceppi devono confezionare annualmente in parti proporzionali e secondo indicazione fornita dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quantitativo minimo necessario nei vari tipi e qualità di seme che saranno indicati in base alle determinazioni prese agli effetti dell'art. 1 della presente legge, per il fabbisogno degli stabilimenti che producono seme bachi per allevamenti industriali.

     Ognuno di questi ultimi stabilimenti ha l'obbligo di ritirare annualmente dagli stabilimento che preparano i ceppi e di impiegare per i propri allevamenti da riproduzione un quantitativo di ceppi non minore del 20 per cento del seme occorrente per i propri allevamenti da riproduzione. A tale fine deve annualmente indicare agli istituti incaricati del controllo sulla produzione del seme bachi di cui alla legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, entro il 15 marzo di ogni anno, la quantità e qualità di seme che porrà in incubazione per la riproduzione, nonchè i quantitativi di ceppi da riproduzione, dei quali, in più del 20 per cento di cui sopra, intenda fornirsi.

     L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce infrazione valutabile ai sensi dell'art. 18 della legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, agli effetti della revoca dell'autorizzazione nei confronti degli stabilimenti inadempienti.

 

          Art. 3.

     All'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

     "Art. 4. - Chiunque intenda esercitare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli deve chiedere preventiva autorizzazione al prefetto della provincia nella quale ha sede l'impianto.

     "La domanda per la concessione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dai disegni e dalla descrizione particolareggiata dell'impianto e dell'attrezzatura e dalla pianta generale dei locali e deve contenere l'indicazione numerica delle varie categorie di personale con le quali si intende di far funzionare l'impianto.

     "Il prefetto, ricevuta la domanda, concede l'autorizzazione su relazione dell'apposita commissione, di cui al comma seguente, che deve ispezionare ogni impianto per cui l'autorizzazione stessa è richiesta.

     "Per ogni provincia la commissione di cui al precedente comma è composta da un tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente, da un tecnico designato dalla sezione fibre tessili del consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura o dal consorzio stesso, quando tale sezione non sia stata costituita, da un tecnico designato dal sindacato provinciale della federazione nazionale fascista degli industriali della seta, nonchè da un rappresentante designato dall'ente nazionale fascista della cooperazione.

     "Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sentita una commissione composta di un direttore di regia stazione sperimentale bacologica, di un rappresentante dell'ente nazionale serico e del direttore della regia stazione sperimentale per la seta".

 

          Art. 4.

     All'art. 5 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

     "Art. 5. - L'autorizzazione è accordata quando l'apposita commissione che ispeziona l'impianto riferisca al prefetto che i locali, le macchine, gli attrezzi, il personale direttivo e tecnico ed in genere il funzionamento dell'impianto sono tali da assicurare la razionale stufatura ed essiccazione dei bozzoli.

     "L'autorizzazione è data per una potenzialità di esercizio pari a otto decimi della potenzialità massima di soffocazione dell'impianto. La potenzialità massima verrà stabilita tenendo calcolo della possibilità di effettuare le operazioni di stufatura e di essiccazione dei bozzoli al massimo in due tempi, semprechè gli impianti siano convenientemente attrezzati per la buona conservazione dei bozzoli negli intervalli tra i due tempi delle operazioni.

     "Nessun impianto autorizzato può stufare ed essiccare complessivamente, durante il periodo stagionale di esercizio, un quantitativo di bozzoli superiore a quello per il quale l'autorizzazione è concessa. Il quantitativo dei bozzoli essiccati deve risultare da apposito registro ufficiale vidimato dal prefetto, sul quale, giorno per giorno, debbono annotarsi, dall'esercente dell'impianto, tutte le operazioni compiute.

     "Le spese per le ispezioni compiute dalle commissioni provinciali di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4 sono sostenute in parti uguali dalle organizzazioni di categoria interessate.

     "Le spese per l'eventuale esame da parte della commissione di seconda istanza di cui al quinto comma dell'art. 4 sono a carico di chi ricorre contro la decisione del prefetto e sono calcolate sulla base delle disposizioni che regolano le missioni per conto di privati".

 

          Art. 5.

     All'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, è sostituito il seguente:

     "Art. 6. - Le autorizzazioni possono essere revocate, per irregolarità di funzionamento o per inosservanza di disposizioni di legge o di regolamento, accertate dalla commissione provinciale di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4.

     "E' in facoltà del prefetto di fissare, prima di disporre la revoca, un termine perentorio entro il quale l'esercente dell'essiccatoio è tenuto a rimettere l'impianto in regolare efficienza. Quando i difetti riscontrati richiedano lavori di riattazione incompatibili con il regolare funzionamento degli impianti, il prefetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare la temporanea chiusura dello stabilimento di stufatura e di essiccazione, per la durata dell'esecuzione dei lavori.

     "La sospensione temporanea dell'esercizio, dello stabilimento o dell'impianto e la revoca dell'autorizzazione possono essere anche disposte per difetti di funzionamento derivati da negligenza o imperizia del personale".

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione per l'esercizio di impianti di stufatura ed essiccazione di bozzoli è necessaria anche per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e per la sua concessione si applicano tutte le norme e modalità di cui ai precedenti articoli, tranne quella dell'esame della domanda agli effetti della rispondenza dell'impianto a necessità contingenti, demandato al prefetto, sentito il parere della commissione provinciale.

     Agli effetti del presente articolo chiunque già esercisca un impianto di stufatura ed essiccazione di bozzoli deve farne denuncia al prefetto entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo contemporaneamente gli elementi chiesti per le domande di nuove autorizzazioni.

     In pendenza dell'esito della domanda gli impianti di cui ai precedenti comma possono funzionare per le campagne 1939 e 1940.

     Chiunque faccia funzionare un impianto di stufatura ed essiccazione dei bozzoli per il cui esercizio sia stata negata l'autorizzazione o, nel caso previsto nel precedente comma, non sia stata presentata domanda di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000. Sarà in ogni caso disposta la chiusura dello stabilimento o dell'impianto. [2]

 

          Art. 7. [3]

     Le Camere di commercio, industria ed agricoltura terranno gli elenchi aggiornati degli stabilimenti od impianti autorizzati nella Provincia e ne invieranno copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il territorio della Repubblica.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati l'art. 7 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, e l'art. 3 del regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, nonchè ogni altra disposizione contrastante con quelle contenute nella presente legge.

     Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle contenute nella legge 28 giugno 1923-I, n. 1512, nei titoli I e II del regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, e nell'art. 2 del regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La sanzione, in precedenza ammenda, di cui al presente comma, è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo relativo è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 67 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.