§ 22.3.50 - D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472.
Regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:21/09/1995
Numero:472


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Individuazione dei settori.
Art. 3.  Fonti.
Art. 4.  Procedure di calcolo per la ripartizione.
Art. 5.  Ripartizione dei consiglieri.
Art. 6.  Piccole imprese.
Art. 7.  Norme transitorie e finali.


§ 22.3.50 - D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472.

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.

(G.U. 14 novembre 1995, n. 266).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento:

     a) «Ministero dell'industria» indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     d) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;

     e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie;

     f) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

     g) «il valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

     h) «ISIC» - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

     i) «NACE» - Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;

     l) «ATECO 91» - Attività economiche 91 indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

 

     Art. 2. Individuazione dei settori.

     1. I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC Rev. 3 e da NACE Rev. 1 e a livello italiano da ATECO 91, secondo il prospetto di cui all'allegato A.

     2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, della legge, e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 4.

     3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (B: Pesca; M: Istruzione; N: Sanità ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 5.

 

     Art. 3. Fonti.

     1. I dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'UNIONCAMERE, dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate e sono comunicati al Ministero dell'industria entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. Il Ministero dell'industria provvede, previa verifica, entro il 30 giugno di ogni anno alla loro pubblicazione.

     3. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione è determinato sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT; il valore aggiunto sulla base delle stime calcolate dalla fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne.

 

     Art. 4. Procedure di calcolo per la ripartizione.

     1. Al fine di evitare duplicazioni nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.

     2. Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

     3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

     4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

 

     Art. 5. Ripartizione dei consiglieri.

     1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

     2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

     3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

     4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

 

     Art. 6. Piccole imprese.

     1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

 

     Art. 7. Norme transitorie e finali.

     1. In fase di prima applicazione, le giunte delle camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla prima pubblicazione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, e continuano ad esercitare l'attività di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.

 

 

ALLEGATO A

 

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI ECONOMICI IN BASE ALLA

CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 91

 

Agricoltura:

A = Agricoltura, caccia e silvicoltura.

 

Industria:

C = Estrazioni di minerali.

D = Attività manifatturiere.

E = Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.

F = Costruzioni.

 

Commercio

G = Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli,

motocicli e di beni personali e per la casa.

 

Turismo

H = Alberghi e ristoranti.

 

Trasporti e spedizioni

I = Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.

 

Credito

J 65 = Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i

fondi pensione.

J 67.1 = Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le

assicurazioni e i fondi pensione.

 

Assicurazioni

J 66 = Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali

obbligatorie.

J 67.2 = Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione.

 

Servizi alle imprese

K = Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività

professionali ed imprenditoriali.