§ 21.1.19 - D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649.
Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:06/08/1974
Numero:649


Sommario
Art. 1.      L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta [...]
Art. 2.      Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono [...]
Art. 3.      Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa [...]
Art. 4.      Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva [...]


§ 21.1.19 - D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649.

Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.

(G.U. 16 dicembre 1974, n. 328)

 

 

     Art. 1.

     L'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

     In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185.

     Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato.

 

          Art. 3.

     Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

     Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identità.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.