§ 20.1.3 - Legge 30 luglio 1959, n. 595.
Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:30/07/1959
Numero:595


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      L'approvazione dei progetti a norma dei precedenti articoli implica la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle relative opere ai [...]


§ 20.1.3 - Legge 30 luglio 1959, n. 595. [1]

Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

(G.U. 10 agosto 1959, n. 191).

 

 

     Art. 1. [2]

     I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

     a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

     b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

     Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

     a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     b) il Consiglio Superiore di Sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni.

 

          Art. 2. [3]

     I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

     a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

     b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale e con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

     Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

     a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alla opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

     b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio Superiore di Sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni.

 

          Art. 3.

     L'approvazione dei progetti a norma dei precedenti articoli implica la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle relative opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1della L. 10 agosto 1964, n. 717.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 10 agosto 1964, n. 717.