§ 20.1.2 - Legge 2 febbraio 1955, n. 262.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:02/02/1955
Numero:262


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo di firma ed agli scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore


§ 20.1.2 - Legge 2 febbraio 1955, n. 262.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953.

(G.U. 20 aprile 1955, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan relativo alle tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth britannico in territorio italiano con Protocollo e scambi di Note annessi, firmati a Roma il 27 agosto 1953.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, al Protocollo di firma ed agli scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

ALLEGATO

 

Accordo Tra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan relativo alle tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth britannico in territorio italiano.

 

Il Governo della Repubblica Italiana da una parte

e

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Canadà, Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India e Pakistan (indicati d'ora in poi come «Paesi del Commonwealth») dall'altra:

Desiderando modificare le disposizioni dell'Accordo firmato a Roma l'11 maggio 1922 tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito, emendato con lo scambio di Note del 6 agosto 1936 (d'ora in poi denominato Accordo nel 1922) relativo alle tombe di militari britannici in Italia; e

Desiderando stipulare ulteriori disposizioni relative ai cimiteri, alle tombe ed ai monumenti dei membri delle Forze armate dei Paesi del Commonwealth caduti in seguito alla guerra del 1939-45 e sepolti in territorio italiano;

Hanno deciso di concludere un Accordo ai fini sopramenzionati e in conseguenza hanno convenuto quanto segue:

     Articolo 1.

     1. Il presente Accordo si applica ai cimiteri, tombe e monumenti commemorativi in territorio italiano, per i quali vennero fissate delle norme con l'Accordo del 1922, e anche ai cimiteri ed alle tombe in detto territorio in cui sono sepolte le salme di membri delle Forze armate del Commonwealth caduti sul campo di battaglia o deceduti mentre prestavano servizio durante la guerra del 1939-45 nonché ai monumenti commemorativi già eretti o che possono essere eretti in loro memoria.

     2. Nel presente Accordo le espressioni «Tombe di guerra del Commonwealth» e «Cimiteri di guerra del Commonwealth» indicano, secondo i casi, sia quelli per i quali sono state stabilite delle norme con l'Accordo del 1922, sia quelli conseguenti alla guerra del 1939-45

     I cimiteri o le tombe, della guerra del 1939-45 sono, quando necessario, specificati a seconda dei casi come i «Cimiteri o le tombe del Commonwealth conseguenti alla guerra del 1939-45».

 

     Articolo 2.

     «La Commissione imperiale delle tombe di guerra» istituita con decreto reale in data 21 maggio 1917 (approvato da Sua Maestà Britannica in Consiglio il 10 maggio 1917) e nel presente Accordo menzionata come «La Commissione» è riconosciuta dal Governo della Repubblica Italiana come l'unica organizzazione ufficiale incaricata della cura dei cimiteri di guerra, tombe e monumenti commemorativi del Commonwealth.

 

     Articolo 3.

     1. Il Governo italiano si impegna a cedere alla Commissione gratuitamente il libero uso delle aree di terreno sulle quali si trovano i cimiteri di guerra 1939-45 del Commonwealth, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree di terreno rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano assicurerà altresì gratuitamente alla Commissione concessioni analoghe per le tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri italiani dello Stato o dei Comuni.

     2. Le tombe di guerra isolate del Commonwealth 1939-45 come pure quelle in cimiteri che non si intende conservare permanentemente saranno trasferite nei cimiteri destinati ad avere carattere permanente.

     3. Il Governo italiano darà istruzioni alle competenti Autorità italiane di concedere i permessi necessari per l'esumazione ed il trasporto delle salme da essere trasferite.

 

     Articolo 4.

     1. Per quanto riguarda i cimiteri di guerra del 1939-45 del Commonwealth il Governo italiano riconosce il diritto alla Commissione di assicurare e di provvedere, a proprie spese, alla sistemazione, costruzione, mantenimento e piantagioni nonché al controllo dei cimiteri stessi.

     2. La Commissione è conseguentemente autorizzata a recintare i cimiteri di guerra del 1939-45 del Commonwealth, a sistemarli, a costruirli secondo criteri da essa prescelti e ad erigervi monumenti funerari o altre costruzioni, a fare piantagioni, a stabilire, con l'approvazione delle competenti Autorità italiane, regolamenti circa le visite ai cimiteri stessi ed a scegliere le persone che prendano cura di essi. Tali persone potranno essere cittadini del Commonwealth.

     3. La Commissione è inoltre autorizzata a provvedere alla sistemazione delle tombe di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate in cimiteri appartenenti allo Stato italiano che contengano oltre a tombe dei militari delle altre Forze armate alleate anche sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth.

     4. La Commissione deciderà, d'accordo con le competenti Autorità italiane, sulle questioni relative alla sistemazione delle sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth situate nei cimiteri comunali.

 

     Articolo 5.

     1. Per quanto riguarda i cimiteri, sepolture o monumenti commemorativi per i quali sono state stabilite delle norme con l'Accordo del 1922, il presente Accordo conserva espressamente i diritti della Commissione come sono stati sino ad oggi esercitati in ottemperanza all'Accordo in questione, nel senso di continuare ad assicurare a proprie spese e curare il mantenimento di detti cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi, a fissare o mantenere regolamenti relativi alle visite a detti cimiteri e a scegliere le persone che ne prendano cura, le quali potranno essere cittadini del Commonwealth.

     2. La Commissione avrà il diritto, se lo riterrà necessario, previa intesa con le Autorità italiane, di utilizzare lo spazio libero in qualunque di detti cimiteri per accogliervi sepolture di guerra del 1939-45 del Commonwealth e di stabilirvi quegli altri monumenti, costruzioni e piantagioni e apportarvi quei miglioramenti che ritenesse necessari.

 

     Articolo 6.

     1. L'esumazione delle salme dai cimiteri e dalle tombe di guerra del Commonwealth, per trasportarle (siano esse allo stato esistente o dopo cremazione) in qualunque parte dei Paesi del Commonwealth, non sarà autorizzata, tale esumazione essendo contraria alla esplicita politica dei Governi interessati e il Governo italiano si impegna a dare istruzioni alle competenti Autorità italiane di rifiutare tutte le domande intese ad ottenere un permesso per effettuare tali esumazioni o rimozioni di salme.

     2. Le esumazioni di tali salme allo scopo di concentrazione o raggruppamento in territorio italiano verranno autorizzate soltanto se effettuate dalla Commissione o con esplicita autorizzazione di questa.

 

     Articolo 7.

     1. Le richieste per l'autorizzazione ad erigere qualsiasi monumento inteso a ricordare il valore di coloro che caddero in alcune azioni delle Forze menzionate nell'articolo 1, o di un reparto di queste, verranno presentate dalla Commissione al Governo italiano per l'approvazione.

     2. Nel caso in cui una richiesta del genere venisse fatta direttamente al Governo italiano, quest'ultimo ne riferirà alla Commissione prima di prendere una decisione e giudicherà d'accordo con la Commissione quale azione debba essere svolta in merito.

 

     Articolo 8.

     1. La Commissione sarà rappresentata in Italia da un Comitato, incaricato di mantenere relazioni ufficiali con le Autorità italiane e competente ad esercitare, a nome della Commissione, tutti i diritti riconosciuti a questa dall'Accordo del 1922 e dal presente Accordo.

     2. Detto Comitato avrà il potere, a nome della Commissione, ed entro i limiti dell'Autorità ad esso delegata da questa, di prendere tutte quelle misure che riterrà utili per la realizzazione dei suoi compiti.

 

     Articolo 9.

     1. Il Comitato menzionato nell'articolo precedente sarà composto da non più di 20 membri comprendenti non più di 8 membri onorari dei quali 4 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth e non più di 12 membri ufficiali, dei quali 6 rappresenteranno l'Italia e gli altri i Paesi del Commonwealth.

     I membri italiani saranno nominati dalla Commissione su proposta del Governo italiano. Tali proposte verranno richieste e trasmesse per via diplomatica.

     2. I membri onorari italiani verranno scelti tra le personalità distintesi nella Marina militare, Esercito e Aeronautica militare, nelle lettere e nelle arti e nelle scienze.

     3. I membri ufficiali italiani verranno designati fra i rappresentanti di quelle Amministrazioni che saranno indicate d'accordo fra il Governo italiano e la Commissione e cesseranno di far parte del Comitato dal giorno in cui cesseranno dalle loro funzioni presso dette Amministrazioni. Uno dei membri ufficiali italiani apparterrà però in ogni caso all'Amministrazione delle antichità e belle arti. Il Governo italiano si impegna a notificare alla Commissione ogni cambiamento che possa avvenire tra i membri ufficiali italiani.

     4. La Commissione nominerà il segretario generale del Comitato.

 

     Articolo 10.

     1. Il Governo italiano si impegna ad accordare ai materiali (compresa la pietra lavorata e grezza), agli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba od altri attrezzi) che dovessero essere importati in territorio italiano dalla Commissione per la costruzione, abbellimento e mantenimento dei cimiteri, sepolture e monumenti commemorativi di guerra del Commonwealth, nonché al mobilio od altro materiale importato per essere adibito ad usi strettamente amministrativi (compresi gli uffici) della Commissione, l'esenzione da ogni diritto doganale e dalle tasse interne (tasse di licenza, imposta generale sull'entrata, imposta di fabbricazione o di consumo o altre eventuali).

     Rimane inteso che le esenzioni menzionate non si applicheranno in nessun caso ai tabacchi ed altri generi di monopolio di Stato, nonché alle autovetture di qualsiasi tipo ed alle relative parti di ricambio. Tuttavia gli autoveicoli e le relative parti di ricambio, destinati all'uso ufficiale della Commissione, saranno ammessi a fruire del regime di temporanea importazione e beneficeranno dell'esenzione da ogni diritto doganale, tassa od altra imposta interna.

     2. Gli alberi, piante, semi e bulbi destinati ai cimiteri o alle sepolture di guerra del Commonwealth saranno esentati da questi diritti quando importati dalla Commissione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di carattere fito-sanitario che regolano siffatte importazioni.

     3. La Commissione sarà esente da ogni tassa presente e futura, da diritti od altre imposte statali e locali inerenti agli atti e contratti, compresi quelli per forniture locali, che derivino dall'adempimento delle sue funzioni conformemente al presente Accordo. In particolare, la Commissione sarà esente da ogni tassa, diritto od altra imposta statale o locale per quanto riguarda la stipulazione di contratti, le locazioni, l'occupazione di terre o fabbricati e l'acquisto e il possesso di beni mobiliari od immobiliari derivanti dallo svolgimento delle funzioni della Commissione.

     4. Il Governo italiano è d'accordo che in ogni caso particolare che rientri tra quelli regolati dal presente articolo, un certificato firmato a nome della Commissione attestante che l'esenzione richiesta riguarda importazioni oppure atti e contratti connessi con lo svolgimento delle sue funzioni in base al presente Accordo, sarà accettato dalle Autorità interessate quale prova sufficiente a questo scopo. I nomi dei funzionari della Commissione competenti a firmare tali certificati verranno notificati di volta in volta dalla Commissione al Governo italiano.

 

     Articolo 11.

     Nell'esercizio dei diritti conferiti da questo Accordo la Commissione si uniformerà strettamente alle leggi e ai regolamenti italiani.

 

     Articolo 12.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale saranno state completate le formalità richieste dalla legislazione italiana. Il Governo italiano notificherà ad ognuno degli altri Governi firmatari questa data, appena possibile.

     2. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1922 (subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo) decadrà, senza tuttavia portare pregiudizio a quanto precedentemente fatto in base a tale Accordo.

     A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Roma il giorno 27 del mese di agosto 1953 in italiano e in inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Governo italiano, il quale provvederà ad inviare copie autentiche ad ognuno degli altri Governi firmatari.

 

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di firmare l'odierno accordo sui cimiteri di guerra tra il Governo della Repubblica Italiana e i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Unione del Sud Africa, dell'India e del Pakistan i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato quanto segue:

I cimiteri di guerra del Commonwealth, situati in territorio italiano ai quali si applicherà l'Accordo, sono quelli elencati nell'unito allegato. Tale allegato non comprende i cimiteri comunali italiani in cui vi sono meno di dieci tombe di membri delle Forze armate del Commonwealth e rimane inteso che il numero delle tombe attualmente esistenti nei cimiteri italiani non comunali potrà venire aumentato nel caso che altre salme di membri delle Forze armate del Commonwealth venissero ulteriormente trovate in territorio italiano.

A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il giorno 27 del mese di agosto 1953 in italiano e in inglese in una sola copia, che resterà depositata presso gli archivi del Governo italiano, il quale provvederà ad inviare copie autentiche ad ognuno degli altri Governi firmatari.