§ 1.6.18 - L. 8 aprile 1976, n. 203.
Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:08/04/1976
Numero:203


Sommario
Art. 1.      La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO [...]
Art. 2.      Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente art. 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, può assumere impegni per somme [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello [...]


§ 1.6.18 - L. 8 aprile 1976, n. 203.

Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

(G.U. 13 maggio 1976, n. 126).

 

Art. 1.

     La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro per la marina mercantile, alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

     Le convenzioni, che dovranno disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra il Ministero della marina mercantile e le società concessionarie entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalità per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani.

     La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle predette società contributi in misura non superiore all'80% della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte. Detti contributi possono altresì essere concessi, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

     Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per la marina mercantile, per le esigenze di cui al precedente art. 1 e nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, può assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purché i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

     I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle società concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

     I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonché dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per la marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per l'anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.

     I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

 

     Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.