§ 1.6.17 - L. 23 febbraio 1967, n. 88.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.6 opere idrauliche
Data:23/02/1967
Numero:88


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'indennità di alloggio prevista dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata rispettivamente, a L. [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere annuo di L. 20.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1309 dello stato di previsione [...]


§ 1.6.17 - L. 23 febbraio 1967, n. 88. [1]

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.

(G.U. 18 marzo 1967, n. 70).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'indennità di alloggio prevista dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata rispettivamente, a L. 6.000 ed a L. 5.500 mensili, se ammogliati o vedovi con prole, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.

 

     Art. 2.

     Alla copertura dell'onere annuo di L. 20.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.