§ 1.5.7 - L. 1 agosto 1959, n. 704.
Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:01/08/1959
Numero:704


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      E' istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire [...]
Art. 3.      All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente art. 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, [...]


§ 1.5.7 - L. 1 agosto 1959, n. 704.

Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(G.U. 9 settembre 1959, n. 216).

 

Art. 1.

     L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali [1].

     Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte [2].

     L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

     Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

 

     Art. 2.

     E' istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5000.

     La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

 

     Art. 3.

     All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente art. 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45.