§ 1.4.37 - L. 28 luglio 2004, n. 192.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:28/07/2004
Numero:192

§ 1.4.37 - L. 28 luglio 2004, n. 192.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

(G.U. 3 agosto 2004, n. 180)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144

 

All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».