§ 1.4.33 - D.M. 29 dicembre 2003, n. 391.
Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:29/12/2003
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e disposizioni, è modificata dall'allegato del presente regolamento


§ 1.4.33 - D.M. 29 dicembre 2003, n. 391.

Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

(G.U. 17 febbraio 2004, n. 39)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'obbligo di identificare la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto;

Vista la tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi;

Vista la nota prot. n. PG./221183529 del 10 luglio 2002, del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), che rappresenta la difficoltà sull'applicazione del citato criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala adottata esclude situazione di qualità delle acque lentiche;

Vista la nota dell'IRSA del 25 novembre 2002, prot. n. PG./2211 85175, con la quale è proposta la modifica del punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull'introduzione di due tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l'ossigeno e per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i singoli parametri;

Ritenuto che la metodologia proposta dall'IRSA sia in grado di risolvere le difficoltà emerse dall'applicazione dell'attuale metodologia, anche a seguito della verifica effettuata dall'IRSA stessa ai fini della sua validità;

Considerato che in senso favorevole sulla proposta dell'IRSA si sono espressi l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 5 marzo 2003, prot. 10062/LA.12 e l'Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella 11 punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto con la proposta dell'IRSA;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare regolamenti, di modifica degli allegati al decreto medesimo per adeguarli a sopravvenute esigenze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003;

 

Emana

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e disposizioni, è modificata dall'allegato del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO A

 

3.3.3. Classificazione.

Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico utilizzando la tabella 11a per l'individuazione del livello da attribuire alla trasparenza e alla clorofilla «a». L'attribuzione del livello per l'ossigeno disciolto e il fosforo totale viene effettuata rispettivamente attraverso le tabelle a doppia entrata 11b e 11c.

Lo stato ecologico è ottenuto sommando i livelli dei singoli parametri, deducendo la classe finale dagli intervalli definiti dalla tabella 11d.

Tabella 11a - Individuazione dei livelli per la trasparenza e la clorofilla.

 

 

PARAMETRO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Trasparenza (m)

(valore minimo)

> 5

< o = 5

< o = 2

< o = 1,5

< o = 1

 

 

 

 

 

 

Clorofilla a((micro)g/l)

valore massimo

< 3

< o = 6

< o = 10

< o = 25

< o = 25

 

 

Tabella 11b - Individuazione del livello per l'ossigeno (% saturazione).

 

 

VALORE A 0 m NEL PERIODO DI MASSIMA CIRCOLAZIONE

VALORE MINIMO IPOLIMNICO NEL PERIODO DI MASSIMA STRATIFICAZIONE

 

> 80

< 80

< 60

< 40

< 20

> 80

1

 

 

 

 

< o = 80

2

2

 

 

 

< o = 60

2

3

3

 

 

< o = 40

3

3

4

4

 

< o = 20

3

4

4

5

5

 

 

Tabella 11c - Individuazione del livello per il fosforo totale ((micro)g/1).

 

 

VALORE A 0 m NEL PERIODO DI MASSIMA CIRCOLAZIONE

 

 

< 10

< 25

< 50

< 100

> 100

VALORE MASSIMO RISCONTRATO

< 10

1

 

 

 

 

< o = 25

2

2

 

 

 

< o = 50

2

3

3

 

 

< o = 100

3

3

4

4

 

> 100

3

4

4

5

5

 

 

Tabella 11d. Attribuzione della classe dello stato ecologico attraverso la normalizzazione dei livelli ottenuti per i singoli parametri.

 

Somma dei singoli punteggi

Classe

4

1

5-8

2

9-12

3

13-16

4

17-20

5