§ 95.3.4 – D.Lgs. 12 luglio 1991, n. 212.
Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale
Data:12/07/1991
Numero:212


Sommario
Art. 1.      1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per [...]
Art. 2.      1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che [...]
Art. 3.      1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.3.4 – D.Lgs. 12 luglio 1991, n. 212.

Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

(G.U. 18 luglio 1991, n. 167).

 

     Art. 1.

     1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa è condizionata. L'accesso è autorizzato, per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

 

          Art. 2.

     1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori.

     2. Le modalità di interconnessione, ancorché diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di più ampia diffusione.

     3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indicherà all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nelle varie forme previste dal comma 1.

     4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruità dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale è inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari.

 

          Art. 3.

     1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso è stato autorizzato nonché al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato.

     2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo alla revisione dei benefici assistenziali mediante comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.