§ 95.2.22 - Legge 15 marzo 1950, n. 186.
Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:15/03/1950
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale [...]
Art. 2.      Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono [...]
Art. 3.      Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 95.2.22 - Legge 15 marzo 1950, n. 186.

Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico.

(G.U. 5 maggio 1950, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.

     Per tali operazioni non è parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.

     Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi.

 

          Art. 2.

     Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, nè la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.

 

          Art. 3.

     Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.