§ 95.1.53 - D.P.R. 22 giugno 1978, n. 543.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:22/06/1978
Numero:543


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1° aprile 1977


§ 95.1.53 - D.P.R. 22 giugno 1978, n. 543.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(G.U. 19 settembre 1978, n. 262)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 - Contabilizzazione delle riscossioni. - Le esattorie devono tenere distinte contabilità per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalità, il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo.

     L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio.

     L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese.

     Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1° aprile 1977.