§ 95.1.48 - Legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:17/10/1977
Numero:749


Sommario
Art. 1.      Gli artt. da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.48 - Legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito

(G.U. 19 ottobre 1977, n. 285)

 

 

     Art. 1.

     Gli artt. da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1. - A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

     I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

     L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     I coniugi che ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".

     "Art. 2. - Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'art. 1.

     Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.

     In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

     a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto".

     "Art. 3. - I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'art. 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati".

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1978 il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al primo e quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è fissato fra il 1° e il 30 giugno.

     Il terzo comma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     "I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'articolo 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera a) del secondo comma".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.