§ 94.1.f64 - L. 14 giugno 2011, n. 95.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/06/2011
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Stoccaggio e distruzione delle scorte
Art. 4.  Autorità competente
Art. 5.  Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58
Art. 6.  Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
Art. 7.  Sanzioni
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 94.1.f64 - L. 14 giugno 2011, n. 95. [1]

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(G.U. 4 luglio 2011, n. 153)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata "Convenzione".

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.

 

     Art. 3. Stoccaggio e distruzione delle scorte

     1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.

     2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.

     3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.

 

     Art. 4. Autorità competente

     1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonchè a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.

     2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:

     a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);

     b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).

 

     Art. 5. Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonchè in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo".

     2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico".

 

     Art. 6. Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49

     1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

     "m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".

 

     Art. 7. Sanzioni

     1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.

     2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attività di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.

     2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa è valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] La Convenzione di cui alla  presente legge è entrata in vigore il 1° marzo 2012 (Comunicato pubblicato nella G.U. 21 marzo 2012, n. 68).