§ 94.1.f9 - L. 1 febbraio 2010, n. 19.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/02/2010
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione all'adesione)
Art. 2.  (Ordine di esecuzione)
Art. 3.  (Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione)
Art. 4.  (Ente competente al rilascio del certificato assicurativo)
Art. 5.  (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)
Art. 6.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 94.1.f9 - L. 1 febbraio 2010, n. 19. [1]

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(G.U. 22 febbraio 2010, n. 43 - S.O. n. 37)

 

Art. 1. (Autorizzazione all'adesione)

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione)

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. (Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione)

     1. L'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 4. (Ente competente al rilascio del certificato assicurativo)

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.

     2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.

 

     Art. 5. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

     «con l'espressione "Convenzione sulla responsabilità civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001»;

     2) al quarto capoverso, dopo le parole: «il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

     3) al quinto capoverso, dopo le parole: «la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

     4) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     «con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958»;

     b) all'articolo 6:

     1) al primo comma, le parole: «che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate»;

     2) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

     «Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.

     - Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave»;

     3) al secondo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;

     c) al primo comma dell'articolo 8:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

     d) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» sono inserite le seguenti: «e della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001»;

     e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Art. 12. – 1. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

     2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

     3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.

     4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

     5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione della violazione, la sanzione è aumentata fino al triplo.

     6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.

     7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.

     8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo.

     9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

     10. Nel caso previsto dal comma 5 è escluso il pagamento in misura ridotta.

     11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.

     12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

 

     Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] La Convenzione di cui alla presente legge è entrata in vigore il 18 febbraio 2011 (Comunicato pubblicato nella G.U. 18 marzo 2011, n. 63).