§ 94.1.e95 - L. 12 novembre 2009, n. 173.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/11/2009
Numero:173


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione alla ratifica)
Art. 2.  (Ordine di esecuzione)
Art. 3.  (Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)
Art. 4.  (Copertura finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 94.1.e95 - L. 12 novembre 2009, n. 173. [1]

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonchè modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

(G.U. 1 dicembre 2009, n. 280 - S.O. n. 223)

 

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione CCW.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»;

4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»;

5) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;

6) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

2. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

3. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

4. Il titolo della legge 7 marzo 2001, n. 58, è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Il Protocollo è entrato in vigore il 11 agosto 2010 (Comunicato pubblicato nella G.U. 31 agosto 2010, n. 203).